Art. 37 - Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro il dottore commercialista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione (art. 41).

A differenza della cancellazione la radiazione è disposta per cause di indegnità. L’organo giudicante deve procedere ad un giudizio di valutazione dei fatti, delle prove e della responsabilità dell’incolpato. All’incolpato devono essere contestati i fatti e deve essere invitato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine in un termine non inferiore a dieci giorni per essere inteso nelle sue discolpe, ai sensi dell’art. 41; diversamente, in caso di ricorso, la deliberazione può essere dichiarata nulla.