Art. 36 - Pene disciplinari

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono (art. 41):

1) La censura (1);

2) La sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni (2);

3) La radiazione (artt. 37, 38) (3).

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo (4), (5).

(1) Col precedente Ordinamento era anche prevista la pena dell’avvertimento, che ora deve intendersi abolita.

La pena della censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa; è in sostanza molto lieve nei confronti delle altre due pene stabilite.

Ai sensi del successivo art. 39, la censura non può essere applicata più di una volta allo stesso dottore commercialista, il quale, se incorre in una nuova mancanza, dev’essere, invece, punito con la pena della sospensione per la durata non inferiore ad un mese.

(2) La sospensione dall’esercizio professionale è, qui prevista come pena, che non può essere inflitta per un tempo superiore a due anni, ma e anche prevista nell’art. 39 come provvedimento cautelare. Con la sospensione l’interessato non viene cancellato dall’albo, ma viene annotata nell’albo la sospensione.

Ora l’una e l’altra sospensione non trovano applicazione nei confronti degli iscritti nell’elenco speciale, perché questi, trovandosi in stato di incompatibilità, non possono esercitare la professione. E perciò nei loro confronti, dato che essi, cessata l’incompatibilità, possono chiedere di essere iscritti nell’albo, la sospensione dovrebbe intendersi come sospensione dall’elenco speciale e, finché dura il periodo di sospensione, o non dovrebbero essere iscritti nell’albo, o se iscritti, dovrebbero essere ritenuti nella posizione di sospesi.

(3) La radiazione è pronunciata per cause di indegnità - v. artt. 37 e 38.

(4) Non può essere inflitta alcuna pena se prima l’incolpato non sia stato avvertito dal Consiglio dell’Ordine ai sensi del successivo art. 41.

(5) I provvedimenti di sospensione e di radiazione, quando sono definiti, vanno naturalmente trasmessi alle stesse Autorità alle quali è inviato l’albo.