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Art. 35 - Responsabilità disciplinare dei dottori commercialisti - Azione disciplinare Il dottore commercialista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare (1). Salvo il disposto dell’art. 38, il Consiglio dell’Ordine che custodisce l’albo o l’elenco speciale in cui l’incolpato trovasi iscritto, inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale oppure su richiesta dell’interessato (artt. 40, 41) (2). La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell’Ordine spetta al Consiglio dell’Ordine della sede di Corte di appello e, se egli appartiene a questo ultimo, al Consiglio della sede di Corte d’appello vicina determinata dal Consiglio nazionale (3). (1) Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine tanto gli iscritti nell’albo quanto gli iscritti nell’elenco speciale. Oltre agli abusi e alle mancanze commessi nelI’esercizio della professione, costituiscono materia di procedimento disciplinare i fatti non conformi alle dignità e al decoro professionale. Ora tali fatti, siano o non dipendenti dall’esercizio della professione, sono sempre perseguibili, perché comunque essi incidono o compromettono la reputazione dell’iscritto, e possono riflettersi sulla categoria professionale V. anche art. 40. (2) Il procedimento disciplinare può essere promosso di ufficio anche in seguito a denuncia, e può essere richiesto dall’iscritto che ha interesse a che sia esaminata la sua posizione di fronte ad accuse che ritiene ingiuste o inconsistenti. Se il procedimento è richiesto dal Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine può o meno far luogo al procedimento stesso, ma in caso negativo deve sempre emettere una deliberazione che va motivata e notificata al Procuratore della Repubblica perché questi, ove lo creda, possa ricorrere al Consiglio Nazionale. (3) La competenza a procedere spetta, di regola, al Consiglio delI’Ordine nel cui albo l’interessato è iscritto. Se l’interessato è componente del Consiglio dell’Ordine, questo deve rimettere gli atti per competenza al Consiglio dell’Ordine della sede di Corte d’Appello e se l’interessato appartiene a questo ultimo Ordine gli atti vanno rimessi al Consiglio nazionale per designare il Consiglio dell’ordine della sede di altra Corte di Appello viciniore. |