Art. 34 - Cancellazione dall’albo o dall’elenco (1)

Oltre che nel caso di rinuncia dell’iscritto, la cancellazione dall’albo è pronunciata dal Consiglio dell’ordine, d’ufficio, o su richiesta del Pubblico Ministero: (2)

1) nei casi di incompatibilità (art. 3);

2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell’art. 31, salvi i casi di radiazione;

3) quando l’iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto (art. 31, n. 6) o comunque si rende irreperibile;

4) quando l’iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi annuali previsti dal presente Ordinamento (art. 39, lett. d).

Il Consiglio dell’Ordine pronuncia la cancellazione dalI’elenco nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo.

La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato (3).

Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono notificate entro quindici giorni, all’interessato ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale (4).

In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell’albo pretorio del Tribunale (4).

L’interessato ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione (5).

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il dottore commercialista cancellato dall’albo o dall’elenco ha diritto di esservi nuovamente iscritto (6) qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione (art. 30). Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell’art. 31.

(1) La cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale si distingue dalla radiazione per le cause che le determinano.

La radiazione, a differenza della cancellazione, è pronunciata per cause di indegnità (artt. 37, 38).

(2) Le cause di cancellazione, tranne quella di incompatibilità che si applica nei confronti degli iscritti nell’albo sono comuni tanto agli iscritti nell’albo quanto agli iscritti nell’elenco speciale.

(3) La mancata audizione dell’interessato che è obbligatoria prima di disporre la cancellazione, tranne nei casi di rinuncia e di irreperibilità, costituisce violazione di legge, la quale, in caso di ricorso, può portare all’annullamento della deliberazione.

(4) Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine debbono essere motivate e debbono essere notificate all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale in copia integrale autentica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 54), solo in caso di irreperibilità dell’interessato è notificata mediante affissione nell’albo pretorio del Tribunale.

(5) Per il modo di presentazione del ricorso, leggasi il decreto ministeriale 15 febbraio 1949.

(6) Per la reiscrizione nell’albo e nell’elenco speciale dopo I‘avvenuta cancellazione, occorre che l’interessato dimostri la cessazione dei fatti che hanno dato luogo alla cancellazione nonché la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dall’art. 31 per la iscrizione.

Inoltre, per la riammissione nell’albo, che importa una nuova autorizzazione, I’interessato deve presentare la bolletta di un Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa di L.1.500. V. nota all’art. 31.