Art. 33 - Trasferimento di residenza

Il dottore commercialista che trasferisce la sua residenza può chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo della nuova residenza (artt. 4, 30).

In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l’anzianità che aveva nell’albo precedente. Non è ammesso il trasferimento per il dottore commercialista che si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che è sospeso dall’esercizio della professione.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell’articolo precedente.

Se il dottore commercialista viene iscritto in un nuovo albo, egli dev’essere cancellato da quello di provenienza.

Per poter essere ammesso nel nuovo Albo, l’interessato deve presentare un certificato del Consiglio dell’Ordine di provenienza contenente l’indicazione della data di anzianità e l’attestazione che non si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che non è sospeso dall’esercizio professionale.

Manca nell’articolo una disposizione che contempli, in caso di trasferimento, l’obbligo di trasmissione del fascicolo personale dell’interessato al nuovo Consiglio dell’Ordine: è prevista invece la disposizione che nel caso di trasferimento si applicano le disposizioni dei precedente art. 32, e pertanto l’interessato deve presentare la domanda di iscrizione nel nuovo albo corredata di tutti i documenti richiesti dall’art. 31.

Da ciò si deduce che l’interessato non ha diritto all’iscrizione nel nuovo albo per effetto della avvenuta iscrizione nell’albo di provenienza ma la sua domanda viene presa in esame ex novo il che importa l’accertamento della sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni indispensabili per l’iscrizione nell’albo.

Per l’ammissione nel nuovo albo per trasferimento, dato che si tratta di un passaggio da uno ad altro albo e non di una nuova autorizzazione, non è dovuto un nuovo versamento all’Ufficio del registro della tassa di concessione governativa di cui si è fatto cenno alla nota all’art. 31.