|
Art. 32 - Domanda di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale La domanda di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale è presentata al Consiglio dell’Ordine, nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente Ordinamento (art. 31). Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità (art. 3) o di condotta (art. 31), non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente (1). Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. La deliberazione è motivata ed è notificata (art. 54), entro quindici giorni all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale (2). Contro di essa l’interessato ed il pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, I’interessato può entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione (3). (1) L’inosservanza dell’obbligo di sentire l’interessato prima di rigettare la domanda per motivi di condotta o di incompatibilità, costituisce violazione di legge, che in caso di ricorso al Consiglio nazionale può portare all’annullamento della deliberazione. Per i motivi di condotta, v. anche nota (3) all’art. 31. (2) La deliberazione del Consiglio dell’Ordine dev’essere motivata e deve essere notificata in copia integrale autentica all’interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale a mezzo (art. 54) di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (3) Per il modo di presentazione dei ricorsi, v. il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1949. |