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Art. 31 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco Per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, è necessario (1): 1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all’ltalia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocità (2); 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3) essere di condotta irreprensibile (3); 4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dell’istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l’ammissione all’esame di Stato in materia di economia e commercio (4); 5) aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme ad esso relative (5 bis); 6) avere la residenza nella circoscrizione; (*) Non possono ottenere l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente Ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall’albo (art. 38). (1 ) Per l’iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale, sono stati prescritti i medesimi requisiti e le medesime condizioni. Inoltre per l’iscrizione nell’albo, ai sensi del n. d’ord. 202 del decreto legislativo 30 maggio 1947 n. 604 modificato quanto all’entità della somma dall’art. 2 della legge 14 marzo 1952 n. 128, l’interessato deve versare all’Ufficio del registro la tassa di concessione governativa di L. 1.500. La relativa bolletta va allegata alla domanda ed il relativo fascicolo personale va conservato nell’archivio dell’Ordine. (2) Della condizione di reciprocità si occupa l’art. 7 della legge 25 aprile 1938 n. 897, il quale così dispone: “Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli Affari esteri. La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale ammette tuttavia la predetta iscrizione”. (3) La condotta irreprensibile, cioè specchiata, ed illibata, è una condizione essenziale per l’iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale. Sulla sua sussistenza, o meno, occorre un giudizio di valutazione da parte dell’organo giudicante, in base ai documenti ed alle informazioni acquisiti. Il Consiglio dell’Ordine, a norma del successivo art. 32, non può rigettare la domanda di iscrizione per motivi di condotta, senza prima aver sentito l’interessato (art. 41); l’inosservanza di tale norma costituisce violazione di legge per cui in caso di ricorso avverso la relativa deliberazione, può portare all’annullamento della deliberazione stessa. Invece, ove il richiedente sia stato condannato con sentenza passata in giudicato a pene che danno luogo alla radiazione di diritto alI’albo ai sensi del successivo art. 38, la domanda di iscrizione va senz’altro rigettata per effetto della condanna, e non deve ritenersi obbligatoria la previa audizione del richiedente, sia perché il secondo comma dell’art. 32 si riferisce soltanto al n. 3 dell’art. 31, sia perché non è obbligatoria la detta audizione per la pronuncia da radiazione di diritto, non potendo nulla più opporre il richiedente contro la sentenza di condanna. (4) I titoli di studio richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione in materia di economia e commercio, ora professione, col nuovo Ordinamento di cui si tratta, di dottore commercialista, sono la laurea in scienze economiche e commerciali, ad eccezione di quella della sezione di Magistero di lingue estere del regio Istituto Superiore di Scienze economiche e commerciali di Venezia, oggi laurea in economia e commercio; la laurea in scienze economiche politiche e sociali e la laurea in scienze economiche marittime, a termini della tabella L delI’art.173 del regio decreto 31 agosto 1933 n.1592. I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia se non siano stati dichiarati equipollenti a quelli italiani o se non siano stati riconosciuti salvo che il riconoscimento non risulti da una espressa disposizione di legge, ai sensi degli articoli 170 e 332 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n.1592. Il riconoscimento però non abilita all’esercizio della libera professione, poiché per tale esercizio occorre l’aver superato l’esame di Stato e l’iscrizione nell’albo, iscrizione per la quale, tra l’altro, è necessaria la residenza nella circoscrizione dell’Ordine nel cui albo si chiede l’iscrizione. Per ottenere il corrispondente titolo accademico italiano v. anche l’art. 49 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, col quale si approva il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato, ecc. (5 bis). Col regio decreto-legge 27 gennaio 1944 n. 51. e provvedimenti successivi è stato sospeso l’esame di Stato e, in sostituzione dei certificato di superato esame. occorre presentare per l’iscrizione nell’albo un certificato di abilitazione provvisoria all’esercizio della professione da rilasciarsi dall’Università presso la quale è stata conseguita la laurea. Tale certificato costituisce titolo per l’iscrizione condizionata nell’albo. E con la legge 4 dicembre 1952 n. 1906, è stato disposto che entro il 30 aprile 1954, sarà predisposto dal Ministro per la pubblica istruzione, I’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione definitiva. (5) vedi nota 1 art. 2. |