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Art. 30 - Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità Non si può essere iscritti che in un solo albo (art. 4, comma 1°). L’infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare (1 ) . La data di iscrizione nell’albo stabilisce l’anzianità (2). Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell’albo (art. 34, comma 8°), hanno l’anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durate dell’interruzione (3), (4). (1) È espressamente vietata l’iscrizione in più di un albo dei dottori commercialisti, e l’eventuale violazione di tale norma dà luogo ad azione disciplinare Deve invece ritenersi consentita l’iscrizione nell’albo di altra categoria professionale, ove non ostino motivi di incompatibilità. (2) Non è possibile la retrodatazione dell’iscrizione, per esempio al tempo in cui era maturato il diritto all’ammissione nell’albo, perché tale diritto non ha efficacia se non si fa valere con la domanda di iscrizione. E perciò mentre l’anzianità decorre dalla data di iscrizione, questa non può decorrere che dalla data della deliberazione che l’ha ordinata. (3) Per coloro che siano stati riammessi ai sensi dell’art. 34, comma 8 dopo esserne stati cancellati per una delle cause previste nello stesso articolo, l’anzianità decorre dalla prima iscrizione, dedotto il periodo di interruzione. (4) Per gli iscritti nell’elenco speciale gli effetti dell’anzianità decorrono dalla data del passaggio nell’albo. |