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Art. 29 - Albo ed elenco dei non esercenti Ciascun Consiglio dell’Ordine custodisce l’albo dei dottori commercialisti (artt. 31 e seg.). Il Consiglio dell’Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell’albo e dell’elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni (art. 34), le relative norme. L’albo deve, a cura del Consiglio dell’Ordine, essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di Appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonché agli altri Consigli dell’Ordine. L’albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l’anno di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è stata disposta. L’albo è compilato per ordine di anzianità dell’iscrizione e porta un indice alfabetico con richiamo all’ordine di anzianità. Coloro che, a norma dell’art. 3, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente (artt. 31 e seg.). In questo articolo sono previsti un albo ed un elenco speciale, che sono custoditi dal Consiglio dell’Ordine. Nell’albo sono iscritti coloro che possono esercitare la libera professione, nell’elenco speciale coloro che si trovano in stato di incompatibilità di cui all’art. 3. L’albo e l’elenco debbono contenere tutte le indicazioni relative agli iscritti richieste dal comma 4°. La revisione dell’albo nel primo trimestre di ogni anno di cui si parla nel comma 2°, è estesa anche all’elenco speciale, perché l’una e l’altra possono dar luogo a provvedimenti di variazioni. Per le eventuali cancellazioni in seguito alla revisione, occorre osservare le disposizioni dell’art. 34, il quale indica le cause di cancellazione e fa obbligo al Consiglio dell’Ordine di sentire previamente l’interessato, salvo che questi abbia rinunciato all’iscrizione o sia irreperibile.. |