Art. 28 - Reclami

Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di Iscrizione nell’albo o nell’elenco (artt. 31 e seg.) e di cancellazione (art. 34), nonché in materia disciplinare (art. 35 e seg.) e di eleggibilità a componente del Consiglio dell’Ordine (art. 19) possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall’interessato e dal Pubblico Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il Pubblico Ministero e l’interessato.

L’appello della sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

Col precedente Ordinamento, il Consiglio nazionale decideva sulle materie indicate nell’articolo come organo giurisdizionale, e le sue decisioni erano impugnabili con ricorso dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Invece, col nuovo ordinamento, stabilita dalla Costituzione l’abolizione delle giurisdizioni speciali, è stato disposto con il precedente art. 25 lettera g) che il Consiglio nazionale decide in via amministrativa. E perciò e stato ora stabilito che le decisioni del Consiglio nazionale sono impugnabili dinanzi al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio dell’Ordine. Il Tribunale provvede, non in pubblica udienza, ma in camera di Consiglio, dopo aver inteso il Pubblico Ministero e l’interessato.

La sentenza del Tribunale può essere impugnata dinanzi alla Corte di Appello, la quale provvede con le medesime forme come il Tribunale. Quindi può ricorrersi alla Corte di Cassazione.

Tale modificazione, per la molteplicità degli organi giudicanti, non soddisfa la categoria professionale secondo la quale, tenuto presente il principio dell’autogoverno dell’Ordine poteva essere ritenuto sufficiente il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale alla Corte di Cassazione, per violazione di legge.

La questione sarà certamente esaminata dal Parlamento in occasione della riforma di altri ordinamenti professionali.