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Art. 27- Notificazione delle decisioni Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate (art. 54) entro trenta giorni agli interessati ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, nonché al Consiglio dell’Ordine e al Ministero di grazia e giustizia. Le decisioni debbono essere motivate e notificate in copia integrale autentica. Il termine di trenta giorni stabilito dall’articolo non è perentorio. A norma del successivo art. 54, le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. |