Art. 26 - Riunioni consiliari

Il presidente del Consiglio convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale (art. 22) occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente o del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo, ed, in caso di pari anzianità, il maggiore di età. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Occorre distinguere tra validità delle adunanze e validità delle deliberazioni:

a) per la prima è stato richiesto l’intervento della maggioranza dei componenti, e quindi, poiché il Consiglio nazionale e composto di undici membri, ne occorrono almeno sei.

Non devesi tener conto dei Consiglieri eventualmente mancanti per morte, dimissionari o altre cause e non ancora sostituiti.

b) per la validità delle deliberazioni è stata richiesta la maggioranza assoluta di voti. Deve intendersi voti validi, v. nota dell’art. 11.