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Art. 25 - Attribuzioni Il Consiglio nazionale (art. 22) oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento (artt. 6, 15, 42, 44): a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; b) coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli delI’Ordine (art. 6) d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione; e) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli albi per le spese del proprio funzionamento; g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell’Ordine in materia di iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli delI’Ordine (artt. 20, 32, 33, 44, 45); h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal ministro per la grazia e giustizia. Col nuovo Ordinamento il Consiglio Nazionale conserva i compiti che gli erano stati già affidati, tra i quali quello fondamentale di decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini nelle materie indicate nella lettera g) dell’articolo, e quello interessante di dare parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione. Altri gliene sono stati ora affidati, quelli di cui alle lettere b), c), d) e e) fra i quali sono molto importanti quello di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini e quello di coordinare e promuovere l’attività dei Consigli stessi dirette al miglioramento e al perfezionamento professionale. Però, con profonda innovazione sul precedente Ordinamento, è stato disposto, tenuto presenti, le disposizioni della Costituzione relative all’abrogazione delle giurisdizioni speciali, che il consiglio nazionale non decide più sui ricorsi di cui alla lettera g) come organo giurisdizionale, le cui decisioni erano impugnabili con ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma come organo amministrativo, per cui è stato stabilito che le sue decisioni sono impugnabili ai sensi del successivo art. 28. Per la tutela degli interessi della categoria, v. nota all’art. 10. |