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Art. 24 - Incompatibilità - Sostituzione dei componenti Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell’Ordine (art. 6 e seg.) e del Consiglio Nazionale (art. 22). In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio dell’Ordine. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria (art. 22), che dopo quelli eletti, hanno ottenuto i maggiori voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni supplettive da parte dei Consigli dell’Ordine (art. 11) che avevano designato il componente da sostituire. Vi e incompatibilità tra componenti del Consiglio dell’Ordine e componente del Consiglio nazionale, perché ai sensi del successivo art. 25, lettere c) e g), quest’ultimo vigila sul regolare funzionamento dei Consigli degli Ordini e decide sui ricorsi avverso le deliberazioni dei medesimi in materia di iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale e di cancellazione e in materia disciplinare, nonché sui ricorsi avverso i risultati delle elezioni dei Consigli stessi. L’eletto perciò alle due cariche deve optare per l’una o per l’altra, ai sensi del secondo comma dell’articolo. |