Art. 22 - Composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini (art. 7) fra coloro che abbiano un’anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell’albo.

Ogni Consiglio dell’Ordine non può designare più di un candidato.

A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell’albo ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

In caso di parità di voto, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ogni Consiglio dell’Ordine comunica il risultato della votazione indicando il numero degli iscritti nell’albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell’albo, la data di nascita del candidato designato ed una Commissione nominata dal Ministero per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale, verificata l’osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici (art. 24, comma 3°). I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

I membri del Consiglio nazionale, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

I Consigli dell’Ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale (art. 11).

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Anche col nuovo Ordinamento il Consiglio nazionale resta composto di undici componenti all’elezione dei quali sono chiamati tutti i consigli degli Ordini, i quali non possono designare più di un candidato che deve avere - ed è questa una disposizione innovativa - non meno di dieci anni di iscrizione nell’albo. Forse sarebbe stato più opportuno che il Consiglio nazionale fosse stato composto di tanti componenti quanti sono i distretti di Corte di appello, e ciò per una più larga rappresentanza della categoria.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e la loro nomina, come è stato ora precisato, decorre dalla data del Boll. Uff. del Ministero di grazia e giustizia col quale viene pubblicata la proclamazione degli eletti.

Con altra opportuna innovazione è stato disposto che una apposita Commissione presso il Ministero di grazia e giustizia forma una graduatoria dei candidati designati dagli Ordini, proclama eletti i primi undici candidati e trasmette la graduatoria al Consiglio nazionale, il quale a termini del successivo art. 24 potrà poi chiamare i candidati meglio classificati dopo quelli eletti a sostituire i propri componenti eventualmente venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause. Solo nel caso che non esistano altri candidati, sempre a termini del detto art. 24, si procede ad elezioni supplettive, alle quali concorrono soltanto quei Consigli degli Ordini che avevano designato il componente da sostituire. Prima, invece, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, si provvedeva alla sostituzione dei componenti mancanti con elezioni supplettive alle quali partecipavano i Consigli degli Ordini che non avevano alcun rappresentante nel Consiglio nazionale.