Art. 21 - Convocazione dell’assemblea su richiesta degli iscritti

Il presidente deve convocare senza ritardo l’assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto degli iscritti nelI’albo. Se non vi provvede, l’assemblea è convocata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

Soltanto gli iscritti nell’albo in numero non inferiore al quinto, non gli iscritti nell’elenco speciale, possono richiedere al presidente o a chi ne fa le veci la convocazione dell’assemblea.

È certamente questo un caso molto raro, che si verifica soprattutto quando si tratta di discutere argomenti interessanti che si sono improvvisamente manifestati o che sono diventati di attualità.

Se il presidente non provvede, i richiedenti possono rivolgersi al Procuratore della Repubblica, il quale se ritiene giustificata la richiesta, convoca egli stesso l’assemblea e designa uno degli iscritti nelI’albo a presiederla.