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Art. 20 - Reclami contro i risultati delle elezioni Contro i risultati delle elezioni (artt. 18, 19) ciascun iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale (art. 22), entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione. Soltanto gli iscritti nell’albo dell’Ordine del cui Consiglio si tratta possono proporre reclamo al Consiglio nazionale avverso i risultati delle elezioni. Il reclamo perché sia ammissibile, dev’essere proposto entro il termine, che è perentorio, di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. E poiché l’articolo parla di proporre, non di presentare, il reclamo, questo deve ritenersi proposto in tempo utile, se entro il termine suddetto, viene presentato al Consiglio dell’Ordine, che deve inviarlo immediatamente al Consiglio nazionale con le copie dei verbali delle elezioni ed eventuali altri atti e proprie deduzioni oppure viene presentato o trasmesso direttamente per posta mediante raccomandata con gli eventuali documenti ed atti ritenuti utili al Consiglio nazionale. Trattandosi di materia elettorale, il reclamo può essere redatto in carta libera, e non è dovuto il versamento in un Ufficio del registro della tassa di ricorso. |