Art. 19 - Assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine (1)

L’assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti all’albo. Per la validità dell’assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci (2). I componenti dei Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti (3) segreti, validamente espressi per mezzo di schede (4) contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega (5).

È ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera (5). L’iscritto deve all’uopo ritirare (6) la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell’ufficio.

Le buste sono consegnate al presidente dell’assemblea all’atto dell’apertura della votazione.

L’iscritto che ha ritirato (6) o comunque ricevuto (6) la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell’assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell’assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo averne fatto prendere nota, nell’elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede, e, senza dispiegarle, le depone nell’urna.

Decorse cinque ore dall’inizio delle operazioni di voto (7), il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che, in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti (8), dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

(1) In sostanza per l’elezione del Consiglio dell’Ordine è previsto un ufficio elettorale, il quale è composto dal presidente e dal segretario che sono rispettivamente il presidente e il segretario del Consiglio stesso (art. 16, comma 4°), nonché di due scrutatori scelti dal presidente tra gli elettori presenti (art. 19, comma 7°).

Ben s’intende, i componenti dell’ufficio firmano il verbale delle elezioni, ch’è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente. Nell’articolo non si dice ove manchi il segretario, o perché esso non è intervenuto all’inizio delle operazioni elettorali o perché non esiste come nel caso in cui l’Ordine è retto da un Commissario, chi debba esercitare le funzioni durante le dette operazioni, ma è da ritenere che tali funzioni possano essere affidate da chi esercita le funzioni di presidente ad uno degli elettori presenti.

(2) Questo articolo introduce importanti innovazioni.

Non più l’adunanza dell’assemblea in prima e, occorrendo, in seconda convocazione; non più appelli degli iscritti per l’esercizio del voto non più votazioni di ballottaggio, ma un’unica adunanza, ch’è valida con l’intervento di un sesto degli iscritti nell’albo.

I votanti però non debbono essere meno di dieci.

(3) La maggioranza assoluta di voti deve intendersi in relazione al numero dei voti validi, non potendosi tener conto delle schede bianche o nulle, che non esprimono una manifestazione di volontà a favore di uno o altro candidato.

Chi consegna scheda bianca compie un atto formale di votazione ma non vota sostanzialmente, si disinteressa del voto; la scheda nulla è come la scheda bianca, non produce alcun effetto.

(4) Il voto è segreto e la scheda con la quale l’elettore esprime il suo voto, non può portare un numero di nomi superiore a quello dei Consiglieri da eleggere. Da ciò si deduce che la scheda può invece portare un numero di nomi inferiore, e perciò nel primo caso, la scheda deve dichiararsi nulla, nel secondo caso essa è valida.

(5) È stato espressamente vietato il voto per delega; ed è stato introdotto il sistema di votazione mediante lettera, ma esso, adottato per agevolare e facilitare il maggior concorso di elettori onde assicurare la validità dell’assemblea, non sembra possa raggiungere lo scopo a causa delle formalità prescritte.

(6) Dalle disposizioni che l’iscritto che vuole votare mediante lettera, deve ritirare la scheda e poi deve restituirla non più tardi del giorno che precede l’elezione al segretario del Consiglio oppure farla pervenire al presidente dell’assemblea in busta chiusa devesi dedurre che le schede per la votazione sono fornite a tutti gli elettori da parte dell’Ordine. Non sono state in materia dettate altre norme, ma l’Ordine stesso, ove lo ritenesse opportuno, potrebbe stabilirle con un proprio regolamento interno.

Si potrebbe nel modo più semplice così procedere: adottare un tipo di scheda ed inviarne un esemplare con lo stesso avviso di convocazione agli iscritti.

La scheda non deve richiedere applicazione di timbri o firme di contrassegno. I nomi dei candidati possono essere manoscritti, dattiloscritti o stampati.

Gli elettori inoltre debbono essere avvertiti che l’Ordine può fornire a loro richiesta, salvo eventuale rimborso di spese, la quantità di schede occorrenti onde essi così possano farvi stampare i nomi dei candidati prescelti.

(7) Salvo a far votare gli elettori presenti nella sala, la votazione è dichiarata chiusa dopo trascorse cinque ore dal suo inizio.

Tale termine è troppo rigido: potrà essere troppo lungo per gli Ordini che hanno una ventina di iscritti o poco più e potrà invece essere insufficiente per quegli Ordini che hanno un gran numero di iscritti. Sarebbe stato perciò forse più opportuno prorogare di qualche tempo la votazione ove alla scadenza del termine non fosse stato raggiunto il numero legale dei votanti per la validità dell’assemblea.

Il presidente, prima della scadenza del suddetto termine, non può dichiarare chiusa la votazione, per esempio, perché è stato raggiunto il quorum dei votanti o perché nessun altro iscritto si presenterà per esercizio del voto: soltanto nel caso che abbiano votato tutti gli elettori può essere giustificata la chiusura della votazione prima del termine stabilito.

Invece, il presidente, ove non sia stato ancora raggiunto il prescritto numero legale dei votanti può, non potendo ciò costituire un motivo di nullità, non sospendere la votazione, ma prorogare in sostanza il termine di votazione di qualche ora, adottando la pratica nota al parlamento di fermare le lancette dell’orologio.

(8) Deve ritenersi che tutte le operazioni elettorali, insediamento del seggio, votazione, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti, debbono svolgersi l’una dopo l’altra senza interruzioni..