|
Art. 18 - Convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, il presidente convoca l’assemblea degli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione e gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 29, comma 5°. L’avviso deve indicare, il luogo, il giorno, l’ora e lo scopo dell’adunanza. 1. - Si applicano per l’elezione del Consiglio dell’Ordine le disposizioni dei commi 1°, 2° e 4° del precedente art. 16, che concernono il modo di convocazione dell’assemblea e l’esercizio delle funzioni di presidente e di segretario della medesima. 2. - L’assemblea degli iscritti nell’albo è convocata dal presidente, ma in mancanza del medesimo può essere convocata da chi ne fa le veci (art. 8 comma 2°) o dal Commissario straordinario (art. 15, comma 2°). 3. - È stato esplicitamente disposto che sono esclusi dalla convocazione per l’elezione del Consiglio gli iscritti nell’elenco speciale, e ciò per il fatto che essi non possono esercitare la professione, e gli iscritti nell’albo sospesi dall’esercizio professionale, ma ben s’intende, la sospensione deve risultare da provvedimento definitivo. |