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Art. 16 - Assemblea (1) L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti (2) ed è affisso in modo visibile nella sede dell’Ordine per la durata del detto termine. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive (3). Salvo il disposto dell’art.19, I’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti (4). (1) Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell’assemblea degli iscritti (5). Constatata la validità dell’assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall’assemblea. Quest’ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio dell’Ordine. (1) I commi 1°, 2°, 4° dell’articolo riguardano il modo di convocazione dell’assemblea, e si applicano anche nel caso di convocazione per l’elezione del Consiglio dell’Ordine di cui si occupano i successivi articoli 18 e 19. (2) Nel primo comma si parla di convocazione dell’assemblea con avviso spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti, senza però precisare se si tratti tanto degli iscritti nell’albo quanto degli iscritti nell’elenco speciale. Al riguardo, mentre l’art. 17 prevede la convocazione dell’assemblea degli iscritti nell’albo e degli iscritti nell’elenco speciale per l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo, I’art. 18 invece esclude la partecipazione degli iscritti nell’elenco speciale alla elezione del Consiglio. E perciò non contenendo l’Ordinamento professionale altre espresse esclusioni, deve ritenersi che all’adunanza dell’assemblea per qualsiasi materia da trattare, esclusa quella dell’elezione dell’organo direttivo, hanno diritto di partecipare anche gli iscritti nell’elenco speciale. Tanto più ciò ove si consideri che questi ultimi hanno diritto al titolo di dottore commercialista ed hanno interesse alla tutela del titolo ed alla valorizzazione della professione; sono tenuti al pagamento di una tassa annuale per le spese di funzionamento del Consiglio e, con la iscrizione nell’elenco speciale, intendono e debbono poter partecipare alla vita dell’Ordine, portandovi il loro contributo di intelligenza, di esperienza e di amore alla professione. (3) V. nota (1). (4) È notevole ed opportuna l’innovazione con cui si dispone che in seconda convocazione l’assemblea è valida con qualsiasi numero di intervenuti. Con l’espressione che l’assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, deve intendersi voti validi, e ciò in quanto le astensioni, se la votazione è palese, e le schede bianche o nulle se la votazione è segreta, non sono manifestazioni di volontà favorevoli o contrarie, e quindi non sono voti. Chi si astiene o consegna scheda bianca dimostra appunto di disinteressarsi del voto; la scheda nulla è come la bianca, non produce alcun effetto. (5) È stato nell’articolo espressamente disposto e con ciò sono stati eliminati dubbi ed errori già prima verificatisi che il presidente e il segretario del Consiglio dell’Ordine sono anche rispettivamente il presidente ed il segretario dell’assemblea, salvo che, a richiesta di un quinto dei presenti, non provveda la stessa assemblea alle nomine. |