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Art. 15 - Scioglimento del Consiglio Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio (art.19). Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Lo scioglimento del Consiglio per le cause indicate nell’articolo porta con se necessariamente alla nomina di un Commissario straordinario. Tale Commissario esercita le funzioni del Consiglio e deve provvedere alla elezione del nuovo Consiglio entro il termine di novanta giorni dallo scioglimento del precedente. All’uopo sono sempre date le opportune disposizioni dal Ministero di grazia e giustizia per tramite dei Procuratori della Repubblica. Non possono essere disposti lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario straordinario se non dopo aver inteso al riguardo il parere del Consiglio nazionale, che peraltro non è vincolante. |