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Art. 14 - Sostituzione dei componenti del Consiglio Alla sostituzione dei consiglieri (art. 7) che sono venuti a mancare entro l’anno per morte, dimissioni, o altre cause, si provvede con elezioni supplettive entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti il Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l’assemblea per la elezione dell’intero Consiglio. Il presidente adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio. Si fanno due casi che entro l’anno siano venuti a mancare meno della metà o più della metà dei componenti del Consiglio. Nel primo caso, il presidente o chi ne fa le veci convoca l’assemblea nel primo bimestre dell’anno successivo per le elezioni supplettive; nel secondo caso, I’assemblea è convocata entro sessanta giorni per l’elezione dell’intero Consiglio, e se nel frattempo vi sono provvedimenti urgenti, questi sono adottati dal presidente, salva ratifica da parte del nuovo Consiglio. Se non si provvede alle elezioni può trovare applicazione la disposizione del successivo art. 15. |