Art. 13 - Delegazione dell’Ordine presso il Tribunale

Il Consiglio dell’Ordine di cui all’art. 6, 2° comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l’albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l’autorità giudiziaria e amministrativa.

V. art. 6