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Art. 13 - Delegazione dell’Ordine presso il Tribunale Il Consiglio dell’Ordine di cui all’art. 6, 2° comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l’albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l’autorità giudiziaria e amministrativa. |