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Art. 12 - Decadenza dalla carica di consigliere I consiglieri, che senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio (art. 11), decadono dalla carica. È questa una disposizione più che opportuna: chi vuole gli onori della carica, deve pure svolgere le doverose funzioni anche per impedire che le adunanze non siano valide nella mancanza del numero legale. La decadenza, per avere il suo effetto, deve essere dichiarata dal Consiglio. |