Art. 11 - Riunioni consiliari

Il presidente dell’Ordine (art. 8, comma 2°) convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti (art. 7, comma 1°).

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Di regola il Consiglio è convocato dal presidente almeno una volta ogni due mesi, ma il presidente può convocarlo ogni qualvolta lo ritiene opportuno e deve invece convocarlo se la maggioranza dei componenti gliene fa espressa richiesta

In mancanza del presidente, trova applicazione la disposizione delI’art. 8, comma 2°.

Per la validità delle adunanze del Consiglio e per la validità delle deliberazioni del medesimo, occorre, nel primo caso, I’intervento della maggioranza dei componenti, e nel secondo caso, che le deliberazioni stesse siano prese a maggioranza assoluta dei votanti.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è in dipendenza del numero dei membri che lo compongono a termini dell’art. 7: non si tiene conto dei membri eventualmente mancanti per morte, dimissioni ed altre cause e non ancora sostituiti.

E qui previsto che il Consiglio vota in modo palese, non segreto, altrimenti non troverebbe applicazione il disposto che in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Maggioranza assoluta di votanti equivale a maggioranza assoluta di voti, ed è determinata dal numero dei voti favorevoli o contrari con cui si approva, o no, una deliberazione: chi si astiene non vota, si disinteressa del voto, non esprime cioè una manifestazione di volontà a favore o contro.