Art. 10 - Attribuzione del Consiglio

Il Consiglio dell’Ordine, oltre quelle demandate dal presente ordinamento (art. 29 e seg.) e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

b) cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

c) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro e per la indipendenza dell’Ordine;

a) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell’esercizio professionale, tra gli iscritti nell’albo;

f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria e a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell’Ordine;

h) designa i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

i) delibera la convocazione dell’assemblea;

I) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, una tassa annuale ed una tassa per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Numerose sono le attribuzioni del Consiglio, e tra esse alcune di notevole importanza, quali la tenuta dell’albo, le funzioni in materia disciplinare, la tutela del titolo e la vigilanza sull’osservanza della legge professionale. Non è stata espressamente compresa tra le altre attribuzioni quella importante della tutela degli interessi della categoria. Ciò è certamente dovuto al fatto che non è stata ancora emanata l’attesa legge sulla disciplina dei rapporti di lavoro. La tutela degli interessi delle categorie professionali è stata da più tempo autorevolmente riconosciuta di spettanza degli Ordini e dei Collegi e già, in tali sensi, per quanto riguarda la categoria dei dottori commercialisti, si è pronunciato l’VIII Congresso Nazionale dei commercialisti in Padova nel 1951. Anche il Consiglio nazionale ha vivamente propugnato tale soluzione. Ora di fatto tale tutela è svolta dai Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti nella rispettiva circoscrizione, e dal Consiglio nazionale sul piano nazionale, che sono organi democraticamente eletti riconosciuti dalla legge, e sono succeduti alle disciolte associazioni sindacali fasciste.