Art. 8 - Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio (artt. 6, 7) elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il consiglio è composto da almeno sette membri, si deve eleggere anche un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

In mancanza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il componente più anziano per l’iscrizione nelI’albo, e a pari anzianità, il più anziano per età.

Con questo articolo è stata apportata una innovazione, e cioè l’elezione anche di un vice presidente nei consigli composti da più di cinque membri.