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Art. 7 - Composizione del Consiglio dell’Ordine Eleggibilità dei consiglieri Il Consiglio dell’Ordine (art. 6) è composto di cinque membri se gli iscritti nell’albo non superino i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento. Gli iscritti nell’albo eleggono il Consiglio (art.18 e seg.) e sono eleggibili quando abbiano cinque anni di anzianità. I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei componenti del Consiglio è stato stabilito in relazione al numero degli iscritti: da un minimo di cinque ad un massimo di quindici. Condizione per l’eleggibilità è che l’iscritto abbia un’anzianità di cinque anni di iscrizione nell’albo, il che dà maggiore affidamento di esperienza e conoscenza degli interessi professionali. Ma quella condizione non può considerarsi in ogni caso indispensabile, perché potrebbe darsi che nell’albo non vi siano iscritti o ve ne siano in numero insufficiente che abbiano quel requisito, ed allora, nella scelta tra lo scioglimento o la non costituzione dell’Ordine e l’elezione di Consiglieri senza l’anzianità richiesta, è evidentemente da preferire quest’ultima soluzione. All’elezione del Consiglio, a termini dell’art. 18, sono soltanto ammessi gli iscritti nell’albo, non gli iscritti nell’elenco speciale (art. 29, comma 5°), che non possono esercitare la professione. |