Art. 6 - Circoscrizione territoriale dell’Ordine professionale

In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici dottori commercialisti è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio (art. 7 e seg.).

Se il numero dei dottori commercialisti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell’albo di un Ordine vicino determinato dal Consiglio Nazionale.

Con l’ordinamento abrogato la circoscrizione dell’Ordine era provinciale. La nuova disposizione è più opportuna e facilita i rapporti tra i dottori commercialisti e l’Autorità giudiziaria e amministrativa.

Se nella giurisdizione del Tribunale non esistono almeno 15 professionisti per costituire l’Ordine, gli interessati devono rivolgersi al Consiglio nazionale perché venga designato l’Ordine nel quale possono essere iscritti.

Nel Tribunale dove non esiste l’albo può essere nominata una delegazione a norma dell’art. 13.