Art. 5 - Obbligo del segreto professionale

I dottori commercialisti hanno l’obbligo del segreto professionale. “Nei Loro confronti si applicano gli articoli 351, e 342 del codice di procedura penale, e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti”.

È questa una disposizione importante che valorizza la professione e realizza un’aspirazione dei dottori commercialisti.

Ora dato che i dottori commercialisti hanno l’obbligo del segreto professionale, ad essi si applica la disposizione dell’art. 351 Codice penale, per cui non possono essere obbligati a deporre su ciò che fu a loro confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione della propria professione, salvo che l’Autorità giudiziaria non ritenga fondata la dichiarazione da essi fatta per esimersi dal deporre.

Il disposto del detto art. 351 si applica anche in materia civile a norma dell’art. 249 Codice procedura civile.

Tale obbligo è confermato dalla legge 5 dicembre 1987 n. 507.