Art. 4 - Esercizio professionale

Il dottore commercialista iscritto in un albo (art. 29 e seg.) può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

L’alta vigilanza sull’esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro per la Grazia e Giustizia che l’esercita sia direttamente sia per mezzo dei Presidenti e dei Procuratori Generali di Corte di Appello.

A termini dell’art. 30 non è consentita l’iscrizione in più di un albo dei dottori commercialisti, e l’infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare

Non è invece vietata l’iscrizione in albi di altre categorie professionali, ove non ostino motivi di incompatibilità.