|
Art. 3 - Incompatibilità L’esercizio della professione di dottore commercialista è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali. L’iscrizione nell’albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione. Chi si trova nello stato di incompatibilità previsto dal primo comma dell’articolo, non può essere iscritto nell’albo, e quindi non può esercitare la libera professione. È ovvio che se invece vi si è iscritto egli deve essere cancellato ai sensi dell’art. 34 n.. 1. Non possono neppure essere iscritti nell’albo degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni quando gli ordinamenti delle Amministrazioni dalle quali dipendono vietino loro l’esercizio della professione. A nulla vale che si tratti di impiego di ruolo o non di ruolo stabile o temporaneo; finché dura l’incompatibilità, I’iscrizione non può aver luogo. Chi non può esercitare la libera professione può invece essere iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 29 comma 5°. Nulla è stato disposto circa gli impiegati privati, e perciò allo stato, essi possono essere iscritti nell’albo. Possono anche essere iscritti, a loro domanda, soltanto nell’elenco speciale. |