Art. 2 - Titolo ed esercizio professionale

Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione.

Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto all’albo (Art. 2229 Codice civile artt. 4, 29 e seg.).

Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell’articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all’albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all’articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.

Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Il titolo professionale di dottore commercialista sostituisce ora quello di professionista in materia di economia e commercio. Esso spetta a coloro che hanno superato l’esame di Stato, in quanto tale esame abilita all’esercizio della professione e ciò è in conformità a quanto è prescritto dall’art. 70, comma 1° del r.d. 4 giugno 1938 n. 1269, per il quale “a coloro, che hanno superato l’esame di abilitazione, spettano le qualifiche di carattere professionale”.

Quindi agli effetti del titolo non occorre l’iscrizione nell’albo e nell’elenco speciale.

È indispensabile invece l’iscrizione nell’albo per l’esercizio della libera professione.

L’abusivo esercizio della professione, il quale può essere anche commesso da chi è iscritto nell’albo ma sospeso dall’esercizio professionale e l’uso abusivo del titolo costituiscono reato, ai sensi rispettivamente degli articoli 348 e 498 Codice penale.

E poiché ai Consigli degli Ordini è affidata la tutela del titolo (art.10), essi debbono denunciare gli eventuali suddetti reati all’Autorità giudiziaria.

Inoltre a termini dell’art. 2231 Codice civile, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione di un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.