Art. 1 - Oggetto della professione

Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b) le perizie e le consulenze tecniche;

c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture o d’ogni altro documento contabile delle imprese;

e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.

L’Autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell’albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l’Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

Se l’incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, né quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Il contenuto di questo articolo prevede un vasto campo di attività professionali e dà all’elencazione delle attribuzioni un carattere puramente enunciativo.

Non è stata indicata alcuna attività di competenza esclusiva; è stato invece disposto che il dottore commercialista esercita ogni altra attività di sua competenza, e che le altre categorie professionali esercitano quelle attribuzioni previste dall’articolo stesso ove esse, a norma di leggi e regolamenti, rientrino nella sfera di loro competenza.

Nel secondo comma dell’articolo si dice che l’Autorità giudiziaria e le Amministrazioni pubbliche debbono affidare “normalmente” gli incarichi relativi alle attività previste agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e, ove gli incarichi stessi rientrino nella loro competenza, ai ragionieri liberi esercenti, agli avvocati ed ai procuratori ed ai dipendenti della pubblica Amministrazione.

È questa una disposizione diretta a tutelare gli interessi delle suddette categorie professionali e quelli dello Stato, e perciò è stato anche espressamente disposto che ove gli incarichi siano affidati a persone diverse, le quali, quindi, possono anche non essere iscritte in alcun albo professionale, debbono essere indicati nel provvedimento di nomina i motivi della scelta.