Articolo  18 – Cessazione dell’incarico

Il dottore commercialista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Il dottore commercialista non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

Il dottore commercialista che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della pratica, deve informare il cliente e chiedere, a secondo dei casi, di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Nel caso di cessazione dell’incarico il dottore commercialista deve avvertire il cliente tempestivamente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Il dottore commercialista è tenuto alla rigorosa osservanza degli articoli. 2235 e 2237 del codice civile e dell’Articolo 49 dell’Ordinamento professionale.