Articolo  13 – Assistenza a clienti aventi interessi diversi

Il dottore commercialista deve comportarsi, nei confronti del collega di controparte, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando, con particolare attenzione, che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.

Il dottore commercialista, non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega, ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.

Si applica il disposto del terzo comma dell’articolo 12 (vedi art. 12).